STATUTO COMUNALE

http://images.comune.savona.it/IT/f/Statuto/st/statuto.pdf secondo il comma 3 del seguente articolo basterebbero circa 4000 firme Articolo 30 Referendum 1. La popolazione del comune, su iniziativa dell’amministrazione, può essere chiamata ad esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di competenza comunale, tramite referendum consultivo riguardante la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del consiglio comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal consiglio comunale. Il referendum è deliberato dal consiglio. 2. Alla consultazione referendaria può essere chiamata l’intera popolazione del comune ovvero la popolazione compresa in una o più circoscrizioni comunali, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum. 3. Il referendum può essere altresì promosso per iniziativa popolare, quando ne facciano richiesta almeno 1/15 dei cittadini residenti nel comune che abbiano almeno sedici anni di età. Tale frazione si mantiene anche nel caso che il quesito ovvero i quesiti sottoposti a referendum interessino la popolazione di una o più circoscrizioni, prendendo come riferimento il numero di cittadini maggiori di sedici anni residenti nella/e rispettiva/e circoscrizioni. Il referendum di iniziativa popolare può essere indetto solo dopo verifica della sua ammissibilità ai sensi dei successivi commi 5 e 6, da compiersi con le modalità previste nel comma seguente. Il referendum può, altresì, essere promosso su richiesta di almeno due terzi dei consigli 28 circoscrizionali che si siano espressi al riguardo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei loro componenti ovvero da una circoscrizione, qualora il quesito sia di esclusiva competenza, per territorio o per funzioni, della stessa. 4. Sulla ammissibilità del referendum si pronuncia un’apposita commissione, composta da tre membri, dei quali uno è il presidente del consiglio comunale, che lo presiede e gli altri due sono il segretario generale e il vicesegretario generale del comune. La commissione decide a maggioranza sull’ammissibilità del quesito proposto dal comitato promotore, in relazione alle disposizioni dello statuto. La commissione qualora si pronunci negativamente sull’ammissibilità del quesito posto deve corredare il proprio parere delle motivazioni. 4-bis. Alla raccolta delle firme si procede, una volta dichiarata l’ammissibilità del quesito, utilizzando appositi moduli stampati a cura della segreteria generale. La regolarità delle sottoscrizioni, debitamente autenticate, è verificata dall’ufficio elettorale comunale ed è attestata dal dirigente del settore. 5. Possono sottoporsi a referendum le questioni che presentino i seguenti requisiti: a) riguardare materie che non esorbitino dalle competenze del comune; b) avere una portata estesa all’intero territorio comunale o quanto meno all’intero territorio di una circoscrizione; c) riguardare uno specifico atto, intervento o comportamento che il comune possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare, essendo pertanto esclusi referendum relativi ad atti, interventi o comportamenti dovuti, ovvero ad atti, interventi o comportamenti illegittimi; d) essere formulate, con sufficiente chiarezza e precisione, nella forma di un’alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo, con un “sì” o con un “no”. 6. Il referendum non può avere per oggetto: a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze; b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali; c) provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti; d) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe; e) bilanci preventivi o consuntivi; f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose; g) disposizioni del presente statuto. 7. I referendum sono indetti dal sindaco e si svolgono in una giornata festiva di una sola sessione annuale, ad eccezione dell’anno in cui si rinnova il consiglio comunale. Non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto. 8. Viene attribuito il diritto di voto ai cittadini residenti nel comune che abbiano almeno sedici anni di età alla data della consultazione. 9. L’oggetto del referendum è iscritto all’ordine del giorno del consiglio comunale entro trenta giorni dallo svolgimento. In tale seduta ciascuno dei gruppi consiliari si esprime in ordine al risultato. L’organo competente delibera in proposito, con motivazione analitica, entro isessanta giorni successivi. 10.Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente, se alla consultazione non ha partecipato, con voto favorevole o contrario, almeno un terzo degli aventi diritto.

Condividi

Lascia un commento