Richiesta di riconoscimento stato di necessità a cittadini/e separati/e Spett. Comune di Savona Egr. Sig.Sindaco Berruti Dr. Federico Egr. sig. Assessore Sorgini Dr. Isabella… |
Il sottoscritto Franco Costantino in qualità di Capogruppo del Partito Socialista Italiano presso la III° Circoscrizione del Comune di Savona in relazione a quanto indicato in oggetto. Considerato e constatato che in materia di dichiarazione dei redditi percepiti a seguito di separazione esistono ampie lacune legislative in ambito di riconoscimento di reale stato di bisogno e di reale imponibile ; Visto,considerato e constatato che non ho scoperto niente di nuovo ma è assolutamente necessario che le amministrazioni comunali in termini di responsabilità politica e di programma elettorale devono interevnire al fine creare condizioni di uguaglianza in termini di riconoscimento dello stato di bisogno; Visto, considerato e constatato che si deve distinguere l’ipotesi d’assegni erogati per il mantenimento dei figli ovvero per il mantenimento del coniuge separato. Le somme corrisposte al coniuge a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria e destinate al mantenimento dei figli costituiscono proventi esenti da tassazione ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) 3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: a) i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; c ) per simmetria non costituiscono neppure somme deducibili dal reddito del coniuge che le eroga, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) del TUI In presenza di assegni corrisposti per il mantenimento del coniuge, sempre a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, le somme percepite costituiscono reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente e pertanto da dichiarare da parte del beneficiario nello stesso quadro ove si dichiarano detti redditi (es. Modello Unico PF 2008, quadro RC, Sezione II); Visto,considerato e constatato che il genitore separato o divorziato pur versando l’assegno di mantenimento per la propria prolenon si vede dedurre dal proprio imponibile annuale la cifra versata mensilmente al genitore affidatario; C H I E D E alle SSVV di prevedere il riconoscimento dello stato di bisogno a quei cittadini/e che attraverso la presentazione di comprovante documentazione dimostrano di versare mensilmente l’assegno per la propria prole e che la stessa in caso di presentazione di domanda assegnazione casa popolare o social housing venga detratto dal proprio reddito annuale. Tale considerazione nasce dall’effettivo bisogno di capire che il genitore separato o divorziato,qualora non abbia più in vita i prorpi genitori, si troverà in una situazione tale di non potersi più permettere una casa in affitto e non potrà sopratutto assicurare un ambiente con caratteristiche di nido al proprio figlio/a: una propria stanza sia per dormire che giocare, una adeguata sicurezza rispetto l’esigenza di riconoscere nell’ambiente della casa la giusta serenità e decenza per stare con ia propria/o padre o madre!!! Tutto ciò significa riconoscere prima di tutto al minore il diritto di non dover incontrare il genitore pers strada, in macchina, in un garage o ancora peggio fargli capire che dorme sotto le stelle o alla CARITAS. Certo della VVSS singolare sensibilità vi invito a studiare una possibile soluzione vi invio i miei più calorosi e distinti saluti.
Comune di Savona III° Circoscrizione Capogruppo Partito Socialista Italiano Franco Costantino |