Parere negativo su commissione speciale su ATA

PARERE NEGATIVO  SULLA PROPOSTA DI ISTITUIRE 
UNA COMMISSIONE SPECIALE SU ATA

Il segretario ha dato parere negativo alla nostra proposta di istituire una commissione speciale per verificare l’operato di ATA su questioni ben specifiche (Cima Montà, rapporto con i fornitori, relazioni con il personale, rispetto del contratto di servizio). Peccato che questo parere abbia totalmente travisato e sviato la proposta, perfettamente aderente alle previsioni statutarie del Comune di Savona.

Le commissioni speciali sono commissioni… 

con lo scopo di trattare argomenti o tematiche specifiche meritevoli di approfondimenti in modo da non “intasare” l’attività ordinaria delle commissioni permanenti. Il TUEL attribuisce, quale forma di garanzia, la Presidenza alle minoranze nelle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituire (art. 44). Il legislatore ha chiaramente voluto separare le semplici commissioni (art. 38, comma 6) da commissioni con caratteristiche “speciali” (art. 44, commi 1 e 2). La ratio è appunto distinguere tra l’attività ordinaria dell’ente, in genere le commissioni permanenti o di studio, e attività di controllo e vigilanza sull’operato amministrativo, come possono essere le commissioni, appunto, di controllo, di vigilanza o di indagine (quest’ultima ulteriormente meritevole di menzione per il legislatore che vi ha dedicato il comma 2 del già citato art. 44).

In ogni caso la legge rimanda all’autonomia statutaria e regolamentare dell’Ente la definizione dei poteri, dell’organizzazione e del funzionamento delle commissioni, permanenti, di controllo o di indagine che siano.

Arriviamo allo Statuto. Lo statuto del Comune di Savona all’art. 16, prevede tre distinte tipologie di commissione:

-al comma 1 prevede le commissioni permanenti (tre), con funzioni consultive e istruttorie per l’esame di tutte le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio e per le consultazioni (le audizioni) su temi di interesse generale (comma 2);

-al comma 3 prevede altresì che con deliberazione del Consiglio si possano istituire commissioni speciali per la trattazione di specifici problemi. Mentre nel caso precedente veniva effettuato un rinvio al regolamento per le modalità con cui le commissioni permanenti esercitano il potere istruttorio e consultivo, in questo caso lo Statuto rimanda direttamente alla decisione del consiglio l’istituzione della commissione, non andando ad ingessare nel regolamento funzionamento, composizione, modalità ecc. al fine evidentemente di costituire la commissione speciale in base alle necessità del consiglio stesso;

-al comma 4 prevede invece le commissioni di indagine, dando alle stesse un carattere rinforzato (proposte dal sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri, a differenza di ogni altra proposta deliberativa, un solo consigliere per gruppo e, in un altro comma che vedremo dopo, la segretezza della seduta).

La nostra proposta di commissione pretendeva una cosa particolare: la pubblicità dei lavori. Per fare ciò era evidente optare per la via proposta dall’art. 16, comma 3, quello della commissione speciale. Qui entra in gioco il regolamento che prevede e disciplina solo le commissioni di cui all’art. 16, comma 4 e le commissioni cd. di studio, che però, fate attenzione, non può esaurire le possibilità di commissioni speciali (comma 3) previste dallo statuto. Difatti leggendo attentamente l’articolo 21 del regolamento, l’attività di studio può essere conferita ad una commissione permanente o ad una commissione costituita ad hoc.

Null’altro cita il regolamento in merito alle diverse commissioni speciali che l’organo può costituire. In ogni caso l’art. 16, comma 3, dello Statuto va a “superare” la previsione regolamentare, affidando direttamente al Consiglio la decisione di istituire con delibera una tale commissione. E’ chiaro quindi che l’assenza di ulteriori tipologie di commissione all’interno del regolamento cede di fronte alla previsione di cui al citato articolo 16, comma 3. Evidente quindi che la volontà del Consiglio fu quella di dare un maggior peso alle commissioni di indagine e di studio, lasciando quindi alla propria autonomia, in base al momento storico e alle condizioni sociali, politiche ed economiche, la possibilità di deliberare altre commissioni speciali senza restare imbrigliati in disposizioni statutarie o regolamentari (magari una commissione che vigili sull’applicazione di un contratto di servizio specifico, una commissione che fornisca gli indirizzi per le società in house, una commissione di controllo sugli atti amministrativi, una commissione di vigilanza sull’attuazione del piano di riequilibrio finanziario, o qualunque altra cosa vi venga in mente).

Il segretario sostiene che tale commissione speciale possa essere solo di studio (art. 21 regolamento) o di indagine (art. 20) e che essendo di controllo è equiparata, ai sensi dell’art. 16, comma 4-bis, dello Statuto, ad una commissione di indagine. Peccato che toppi non solo per aver ignorato il comma 3, ma soprattutto perché il comma 4-bis non equipara affatto la commissione di indagine a quelle di controllo, semplicemente prevede che la Presidenza delle commissioni di indagine OVVERO (che in italiano significa “o”, congiunzione disgiuntiva e in ambito giuridico ha esclusivamente tale valore) delle commissioni di controllo vada alle minoranze. Fine. E’ la mera attuazione dell’entrata in vigore dell’art. 44 del TUEL.

A rafforzare tale tesi, basti leggere l’art. 16, comma 7, dello Statuto che evidenzia ulteriormente come le commissioni permanenti, speciali e di indagine, quando ne disciplina la pubblicità (le sedute di cui ai commi 1 e 3 sono pubbliche, quelle di cui al comma 4 sono segrete).

Poi possiamo anche aprire il capitolo sulla gerarchia delle fonti e sull’autonomia del Consiglio, ma renderebbe il post ancor più lungo. Alla luce di tutto questo posso quindi affermare semplicemente che qualcuno (Santiago Vacca?) abbia chiesto la “cortesia” al segretario di impedire l’approdo della proposta di commissione speciale in Consiglio, togliendo la maggioranza dall’imbarazzo di dire NO ad una commissione pubblica e trasparente (che peraltro deve esaminare atti pubblici e audire soggetti pubblici) per fare chiarezza sull’operato di ATA negli ultimi anni. Stante la situazione e stante la legittimità degli atti presentati, è normale che ci si sia dovuti inventare presunte violazioni regolamentari in merito al contenuto della proposta deliberativa (peccato che tale solerzia i dirigenti non ce l’abbiano mai nelle proposte palesemente viziate della giunta, in violazione totale di norme regionali, statali o addirittura comunitarie a volte), portando il Segretario a sostenere posizioni assurde pur di rispettare il volere della maggioranza. Parallelamente la maggioranza ha infatti proposta una commissione d’indagine (art. 16, comma 4, dello Statuto e art. 20 del Regolamento del Consiglio). Che commissione d’indagine sia allora, non saranno sei mesi di segreto d’ufficio (altro motivo per cui abbiamo proposto una commissione speciale e non di indagine) ad impedire ai savonesi di sapere chi ha portato la loro azienda sull’orlo del fallimento (e di conseguenza il Comune) e che cosa è stato fatto con le milionate di euro prelevati dalle nostre tasche nel corso degli ultimi dieci anni.

Manuel Meles Consigliere comunale M5S

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