LO STATUTO COMUNALE

Caro Signor Ugo Tombesi,
mi permetto attraverso questa spettabile redazione di inviarLe una copia dello Statuto Comunale e nello specifico una nota che le farà sicuramente chiarezza:
STATUTO COMUNALE
APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 211 DEL 7 OTTOBRE 1991 e….

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI:

– N. 279 DEL 22 DICEMBRE 1993

– N. 60 DEL 28 GENNAIO 1994

– N. 61 DEL 28 SETTEMBRE 2001

– N. 14 DEL 27 MARZO 2007

– N. 25 DEL 17 APRILE 2007

– N. 6 DEL 23 FEBBRAIO 2010

 

 

Articolo 30

Referendum

1. La popolazione del comune, su iniziativa dell’amministrazione, può essere

chiamata ad esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di competenza comunale, tramite referendum consultivo riguardante la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del consiglio comunale o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal consiglio comunale. Il referendum è deliberato dal consiglio.

2. Alla consultazione referendaria può essere chiamata l’intera popolazione del comune ovvero la popolazione compresa in una o più

circoscrizioni comunali, a seconda della portata della questione

sottoposta a referendum.

3. Il referendum può essere altresì promosso per iniziativa popolare, quando

ne facciano richiesta almeno 1/15 dei cittadini residenti nel comune che

abbiano almeno sedici anni di età. Tale frazione si mantiene anche nel

caso che il quesito ovvero i quesiti sottoposti a referendum interessino la

popolazione di una o più circoscrizioni, prendendo come riferimento il

numero di cittadini maggiori di sedici anni residenti nella/e rispettiva/e

circoscrizioni. Il referendum di iniziativa popolare può essere indetto solo

dopo verifica della sua ammissibilità ai sensi dei successivi commi 5 e 6,

da compiersi con le modalità previste nel comma seguente. Il referendum

può, altresì, essere promosso su richiesta di almeno due terzi dei consigli

circoscrizionali che si siano espressi al riguardo con la maggioranza

qualificata dei due terzi dei loro componenti ovvero da una circoscrizione,

qualora il quesito sia di esclusiva competenza, per territorio o per funzioni,

della stessa.

4. Sulla ammissibilità del referendum si pronuncia un’apposita commissione,

composta da tre membri, dei quali uno è il presidente del consiglio

comunale, che lo presiede e gli altri due sono il segretario generale e il

vicesegretario generale del comune. La commissione decide a

maggioranza sull’ammissibilità del quesito proposto dal comitato

promotore, in relazione alle disposizioni dello statuto. La commissione

qualora si pronunci negativamente sull’ammissibilità del quesito posto

deve corredare il proprio parere delle motivazioni.

4-bis. Alla raccolta delle firme si procede, una volta dichiarata l’ammissibilità

del quesito, utilizzando appositi moduli stampati a cura della segreteria

generale. La regolarità delle sottoscrizioni, debitamente autenticate, è

verificata dall’ufficio elettorale comunale ed è attestata dal dirigente del

settore.

5. Possono sottoporsi a referendum le questioni che presentino i seguenti

requisiti:

a) riguardare materie che non esorbitino dalle competenze del

comune;

b) avere una portata estesa all’intero territorio comunale o quanto meno

all’intero territorio di una circoscrizione;

c) riguardare uno specifico atto, intervento o comportamento che il

comune possa, nella sua discrezionalità, adottare o non adottare,

essendo pertanto esclusi referendum relativi ad atti, interventi o

comportamenti dovuti, ovvero ad atti, interventi o comportamenti

illegittimi;

d) essere formulate, con sufficiente chiarezza e precisione, nella forma di

un’alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in

modo significativo, con un “sì” o con un “no”.

6. Il referendum non può avere per oggetto:

a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o

decadenze;

b) provvedimenti concernenti il personale comunale, delle

istituzioni e delle aziende speciali;

  1. provvedimenti inerenti l’assunzione di mutui o l’emissione di prestiti;

d) atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;

e) bilanci preventivi o consuntivi;

f) atti inerenti la tutela di minoranze etniche o religiose;

g) disposizioni del presente statuto.

7. I referendum sono indetti dal sindaco e si svolgono in una giornata festiva

di una sola sessione annuale, ad eccezione dell’anno in cui si rinnova il

consiglio comunale. Non possono svolgersi in coincidenza con altre

operazioni di voto.

8. Viene attribuito il diritto di voto ai cittadini residenti nel comune che

abbiano almeno sedici anni di età alla data della consultazione.

9. L’oggetto del referendum è iscritto all’ordine del giorno del consiglio

comunale entro trenta giorni dallo svolgimento. In tale seduta ciascuno

dei gruppi consiliari si esprime in ordine al risultato. L’organo

competente delibera in proposito, con motivazione analitica, entro i

sessanta giorni successivi.

10.Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente, se alla

consultazione non ha partecipato, con voto favorevole o contrario, almeno

un terzo degli aventi diritto.

Articolo 31

Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli cittadini, nonché gruppi o organizzazioni di cittadini, possono

rivolgere al comune istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare

interventi o comportamenti dell’amministrazione, che siano rivolti alla

migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio comunale o a

parte di esso.

2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte

devono presentare i seguenti requisiti:

a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza

le generalità e l’indirizzo, ovvero, quando gli autori agiscono quali

rappresentanti di un’organizzazione, la carica ricoperta all’interno di

questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;

b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o

comportamenti sollecitati;

c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino dalle competenze del comune e non siano per altra ragione illegittimi.

3. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del comune comunica la posizione dell’amministrazione comunale rivolgendosi per iscritto all’autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell’organizzazione autrice.

  1. La posizione dell’amministrazione comunale deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno realizzarsi.

LO STATUTO

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