Laigueglia

Piano alberghiero di Laigueglia
Il comune di Laigueglia dopo ben quattro consigli comunali tra prime e seconde convocazioni nei quali si è verificato il trionfo dei conflitti di interessi del sindaco, assessori e consiglieri comunali di maggioranza il 27 maggio 2010 è stato approvato il Piano alberghiero previsto dalla legge Regionale n. 1/2008 con solo cinque voti su 13 consiglieri eletti proprio a causa delle incompatibilità. Ora a seguito di un approfondimento legale è emerso che il Piano è inesistente poiché per giurisprudenza consolidata è da equipararsi ai regolamenti, ed i regolamenti per essere deliberati in seconda convocazione sono necessari almeno sette consiglieri comunali (metà dei consiglieri assegnati all’ente) quindi cinque consiglieri non erano sufficienti. Oggi ultimo giorno per le osservazioni la minoranza ha inviato al dirigente dell’Ufficio Urbanistico del Comune questa segnalazione. E’ del tutto evidente che politicamente è il classico pasticcio a cui ormai siamo abituati, abbiamo perso mesi per un atto che è inesistente, inefficacie e non può essere sanato per mancanza dei consiglieri comunali.
Se poi casualmente emergesse che anche i cinque consiglieri comunali che hanno votato abbiano rapporti professionali con gli operatori interessati al Piano Alberghiero il numero dei voti validi scenderebbe ulteriormente sotto la soglia dei quattro consiglieri necessari, per garantire anche a prescindere dell’equiparazione alla fattispecie del regolamento del Piano, l’adunanza del consiglio in seconda convocazione sarebbe completamente nulla….

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)

 

Gruppo Consigliare “Insieme per Laigueglia”

 

  

Al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Urbanistica

Arch. Cinzia CADEI

COMUNE DI LAIGUEGLIA

(Via fax 0182.6911301)

  

Oggetto: Osservazione alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.05.2010 di adozione della Variante al P.U.C. in attuazione della L.R. 1/2008.

 

Il sottoscritto consigliere comunale capogruppo con la presente intende formulare osservazioni alla deliberazione del Consiglio Comunale di Laigueglia n. 19 del 27.05.2010 di adozione della disciplina delle strutture ricettive ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 1/2008.

 

  1. Il Comune di Laigueglia ha adottato il preliminare del P.U.C. e trasmesso lo stesso agli enti per la formulazione del proprio parere. In questo frangente la deliberazione e la connessa variante al P.U.C. (definito vigente ma in realtà solo adottato) non doveva essere adottata poiché correttamente doveva essere seguito quando previsto dall’art. 2 comma 13 della predetta L.R. 1/2008. Insomma in contrasto con la previsione di Legge il Comune ha adottato con separata deliberazione quando doveva invece essere inserito nel corpo del progetto definitivo del P.U.C. pertanto la deliberazione risulta illegittima.
  2. Il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 19 del 27.05.2010 in seconda convocazione. Peraltro è singolare che per questo documento si siano convocati diversi consigli comunali e il consiglio non ha potuto deliberare per incompatibilità della maggioranza dei consiglieri comunali assegnati all’Ente. L’art. 40 del vigente regolamento del Consiglio Comunale regola la legittima funzionalità del consiglio comunale in seconda convocazione. In particolare l’art. 40 al comma 4° del regolamento prevede che il Consiglio non può discutere e deliberare i regolamenti se non vi è la partecipazione di almeno metà dei consiglieri comunali assegnati all’Ente. Non vi è dubbio che la variante al P.U.C. vigente inerente la disciplina degli alberghi sia da annoverare nei regolamenti. Il tenore dell’art. 2 della Legge Regionale è chiarissimo infatti il Piano alberghiero ha il carattere della secondarietà o comunque della sub-primarietà rispetto alla Legge Regionale assimilabile ad un regolamento.
  3. Anche la giurisprudenza amministrativa in particolare il Consiglio di Stato qualifica il piano regolatore e le sue varianti (che contengono come il Piano degli Alberghi disposizioni concrete e norme generali ed astratte) come regolamento in senso tecnico (Consiglio di Stato sez. V 21.02.1994 n. 104, Consiglio di Stato 31.05.1983 n. 201; Consiglio di Stato Sez. IV 25.03.1980 n. 291).
  4. Non vi è dubbio che il Piano alberghiero si caratterizzi per forma e per contenuto di un atto produttivo di norme. Infatti si attribuiscono ai Piani regolatori (e alle loro varianti) una connotazione in parte normativa. Innanzi tutto, “dispongono in via generale ed astratta in ordine al governo ed all’utilizzazione dell’intero territorio comunale”; al pari dei regolamenti, introducono elementi di novità nell’assetto ordinamentale e presentano contenuto normativo di livello secondario, pur se correlato alle specifiche necessità di razionale disciplina delle zone in cui risulta suddiviso il territorio comunale”, in analogia quanto prevede il Piano delle strutture turistiche ricettive in variante al P.U.C..
  5. Per l’autorevole, indirizzo dottrinale (GIANNINI) il PRG (in Liguria P.U.C.) ha natura regolamentare e quindi anche le sue varianti come quella prevista dall’art. 2 della Legge Regionale 1/2008.

 

Ciò premesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27.05.2010 è stata approvata con solo 5 voti favorevoli su 5 consiglieri presenti quindi in violazione all’art. 40 comma 4 del vigente regolamento del consiglio comunale che prevede 7 consiglieri comunali (almeno la metà di quelli all’assegnati all’ente) poiché per le argomentazioni sopra esposte è equiparabile ai regolamenti.

 

La deliberazione del Consiglio Comunale è pertanto da considerarsi nulla anzi INESISTENTE, INEFFICACE, INSANABILE e con essa l’allegato Piano delle strutture turistico ricettive del Comune di Laigueglia.

 

Si chiede che la presente venga allegata al verbale del consiglio comunale di pronuncia sulle osservazioni.

 

Distinti saluti.

 

Laigueglia, 19.08.2010

  

Il Consigliere Comunale Capogruppo

(Geom. Luigi TEZEL)

 

 

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