HOTEL PESCETTO – Celle Ligure, tutte le illegittimità

Il questi giorni al Sindaco e ai Consiglieri del Comune di Celle Ligure sono state recapitate le due relazioni del funzionario della Provincia che confermano l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate per la demolizione e ricostruzione dell’Albergo Pescetto.

Uominiliberi, pubblica le due relazioni (per leggere cliccate su ogni  illegittima)  che spiegano nel dettaglio le illegittimità, una per una

HOTEL PESCETTO – CELLE LIGURE

Recapitata al Sindaco e a tutti i consiglieri comunali la seguente comunicazione:

Egr. Sigg.

il funzionario dell’ufficio abusivismo della Provincia arch. Palermo, con due sue relazioni, presentate anche alla Procura, ha confermato l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate per la demolizione e ricostruzione dell’Albergo Pescetto e così il procedimento dovrebbe concludersi a breve con il provvedimento dirigenziale che ufficializzerà la conclusione dell’iter di annullamento dei titoli edilizi.   Le illegittimità rilevate sono sostanzialmente:

1° Illegittimità – SVINCOLO ALBERGHIERO

2° Illegittimità TRASFORMAZIONE D’USO E AUMENTO DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA EX DIPENDENZA

Illegittimità  AUMENTO DEL CARICO INSEDIATIVO COMPLESSIVO da 64 a 108 (L’aumento del carico insediativo non è assolutamente consentito dal Piano di Bacino)

4° Illegittimità  AUMENTO DELL’ALTEZZA di 4,62m

5° Illegittimità  AUMENTO DEL VOLUME GEOMETRICO

Metodo “vuoto per pieno” aumento di  746,54 mc

Metodo “altezza media ponderale” aumento di  775,49 mc

6° Illegittimità  GRAVI STATI DI PERICOLO

7  ULTERIORI ILLEGITTIMITÀ?

8 ANOMALIE PRESENTI NEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

9 REAZIONE DEL COMUNE DI FRONTE ALLE CONTESTAZIONI

 Anche gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nella loro relazione inviata al P.M., avevano scritto: “… il predetto ufficio della Provincia di Savona ha trasmetto la relazione tecnica redatta dall’Arch. PALERMO, da cui emerge che i predetti titoli edilizi […] sono da considerarsi illegittimamente rilasciati, rilevando la sussistenza di un sufficiente interesse pubblico attuale e sostanziale per avviare le procedure per il loro annullamento”.

In conseguenza di queste illegittimità, l’annullamento dovrebbe essere inevitabile, poiché non ci si potrà discostare dalla relazione del funzionario e non potrà essere negato l’interesse pubblico che deriva dalla pericolosità idraulica molto elevata.

Il pericolo non necessita di essere quantificato: la sua esistenza è insita nell’inosservanza – in questo caso, molto rilevante – delle norme poste ad evitarlo. Comportamenti tesi a nasconderlo o minimizzarlo sono generalmente considerati illecito penale.

Il pronunciamento del funzionario non ha valore solo all’interno dell’istituzione provinciale, o di quella giudiziaria, ma vale anche per l’Amministrazione comunale, la quale non può più negare le suddette illegittimità. Gli amministratori avrebbero dovuto agire secondo legge, con l’annullamento in autotutela, sennonché ora è tardi per farlo in quanto è scaduto il tempo. L’art. 21- nonies della legge n. 241/90 così recita:

1. Il provvedimento amministrativo … può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione … dall’organo che lo ha emanato … Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”.

Si tenga presente, quindi, che la legge assegna responsabilità, anche penali, ai pubblici amministratori che hanno partecipato alla formazione di atti illegittimi, a quelli che non hanno provveduto ad annullarli e a tutti i consiglieri.

Si ritiene opportuno fornire ai soggetti in indirizzo le conoscenze sufficienti per formarsi una propria convinzione al riguardo ed individuare il corretto, conseguente comportamento.

.. nei prossimi giorni seguirà il dettaglio delle   irregolarità 6, 7, 8, 9

 

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