Site icon UOMINI LIBERI

Così come nessuno rispetta i pedoni sugli attraversamenti pedonali

E questo è vero. Così com’è anche vero che, chi conduce automezzi in strade in cui il traffico non è regolato da semafori, non dà praticamente MAI la precedenza ai pedoni, come prescritto dall’art. 191 che recita: ” Art. 191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. 1. Quando il traffico non e’ regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4. (3) 2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. 3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco-rosso in caso di persona sordocieca,o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto. (1) 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 a euro 646. (2) (1) Comma modificato dall’art. 3 del decreto-legge n. 121/2002, come modificato dalla legge di conversione, n. 168/2002, in G. U. 6 agosto 2002, con decorrenza 7 agosto 2002. (2) Comma modificato dal decreto-legge n. 151/2003, conv. con legge n. 214 del 1° agosto 2003. (3) Comma sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).”

Condividi