Consiglio Regionale: Interrogazione di Andrea Melis sulle ex colonie bergamasche di Celle Ligure

Al Presidente    del Consiglio Regionale
    Assemblea Legislativa della Liguria
   Sig. Alessandro Piana
   SEDE     Genova, 03/03/2020
  Prot.      37/XL/2020
I.R.S. EX ART. 116 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO
Sulla corretta applicazione della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49: opere di demolizione e ricostruzione delle cosiddette ex Colonie bergamasche di Celle Ligure.
Il sottoscritto Consigliere regionale,
PREMESSO CHE:
in data 24/02/2020, secondo le informazioni riportate da “La Stampa” – sezione Savona – la Punta dell’Olmo S.p.A. risulta aver ritirato il titolo edilizio (permesso a costruire convenzionato) per le opere di demolizione e ricostruzione del primo padiglione (Camozzi) all’interno del perimetro delle ex Colonie bergamasche;
RILEVATO CHE:
le aree interessate dalle opere di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetrie (ex artt. 7 e 8 della l.r. 3 novembre 2009, n. 49), meglio conosciute come cd. ex Colonie bergamasche”, sono inquadrate territorialmente nel Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) con l’assetto insediativo di Zona ID.CE, di conservazione. La normativa di riferimento prescrive che “Non è..consentito costruire nuovi edifici, né alterare quelli esistenti se non per adeguarli ai caratteri propri della zona”
EVIDENZIATO CHE:
la zona è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 142 del d.lgs n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) “Aree tutelate per legge” poiché rientra nella fascia di 300 m. dalla linea di costa, e dal D.M. 20 marzo 1956 perché confinante con la Via Aurelia (bellezza di insieme);
TENUTO CONTO CHE:
la deliberazione di Giunta Regionale n. 698 del 03/08/2018 contiene la seguente prescrizione: “[…] la ricostruzione, con lo stesso volume e sagoma, deve avvenire sullo stesso sedime dell’edificio preesistente e come tale non determina alterazioni dell’assetto paesaggistico esistente sottoposto a regime di conservazione”;
OSSERVARTO CHE:
ՙՙ Il permesso di costruire ha natura ampliativa della sfera giuridica del richiedente, per cui è “ex se” idoneo a produrre gli effetti suoi propri fin dal momento della sua emanazione, indipendentemente dal fatto che sia comunicato all’interessato e che questo abbia materialmente provveduto a ritirarlo. […]  Il ritiro viene viceversa considerato dal Consiglio di Stato quale mero atto materiale, incapace di pregiudicare la validità conferita al provvedimento dalla regolare emissione dello stesso da parte dell’autorità competente՚՚ (Consiglio di Stato, Sentenza n. 5971/2015);
CONSTATATO CHE:
il termine di inizio lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non può superare i tre anni dall’inizio lavori; la mancata osservanza di tali termini comporta la decadenza di diritto del permesso di costruire;
 
INTERROGA
Il Presidente della Giunta e l’Assessore competente
al fine di sapere:
  1. se in area classificata ID-CE, vincolata ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, sia possibile autorizzare la demolizione e ricostruzione con aumento di volume fino al 35 % in applicazione degli artt. 7 e 8 della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49;
  2. se con riguardo gli edifici rientranti nel compendio delle cd. ex Colonie bergamasche sussitano una o più condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lett c), della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49, necessarie ai fini della riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale dei volumi esistenti;
  3. se il termine di inizio lavori sia decorrente dalla data di rilascio del titolo edilizio ovvero dalla data di ritiro dello stesso.
  Andrea Melis
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