Proposta di adesione al codice deontologico per il pubblico amministratore savonese
Franco Costantino in relazione a quanto indicato in oggetto e avviene quotidianamente su tutto il territorio italiano in materia di non trasparenza, di arricchimento personale, di mal costume, ect.ect., C H I E D E ai Segretari Provinciali di tutti i Partiti Savona di farsi propri i dettami del Codice deontologico per il p.a.s. e di inoltrare specifica richiesta di adesione ai 69 Sindaci dei Comuni presenti sul territorio del savonese…
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CODICE DEONTOLOGICO per il PUBBLICO AMMINISTRATORE SAVONESE ( p.a.s. ) Art. 1 Nozioni 1. Per le finalità del presente Codice deontologico a) per “pubblico amministratore savonese” (p.a.s.) si intende: 1) il sindaco di Savona; 2) gli assessori di Savona; 3) i consiglieri comunali di Savona; 4) i presidenti, i direttori, i consiglieri di amministrazione di aziende, istituzioni, consorzi, aziende partecipate del comune di Savona; 5) i componenti effettivi e supplenti di aziende o istituzioni del comune di Savona 6) chi, essendo stato nominato dal comune di Savona, ricopre un incarico in enti, aziende, istituzioni, consorzi e società partecipate, ovvero è stato nominato dal comune di Savona in assemblee, organi, organismi, commissioni, consulte, comitati a carattere pubblico o privato; 7) chi è revisore dei conti del comune di Savona o svolge analoghe funzioni in enti, aziende, istituzioni dipendenti o consorzi, ovvero è esperto affiancatore; 8) chi è componente di organi o uffici previsti nello statuto o in regolamenti; 9) gli amministratori, i direttori o i sindaci di società per azioni con partecipazione comunale; b) per “soggetto con particolare rapporto con il comune di Savona” si intende la persona, l’ente, l’impresa, l’istituzione o l’associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che ha interesse sulle decisioni che il p.a.s. adotta o può adottare, ovvero che acquista vantaggio da decisioni adottate o da attività svolte, ovvero che è contraente o ha interesse a stipulare contratto, ovvero che svolge attività sottoposte a controllo o ad autorizzazione o concessione da parte del comune di Savona c) per “utilità” si intende ogni bene o servizio a carattere economico ovvero avente valore economico; l’uso gratuito o a prezzo inadeguato o a condizioni di favore di mezzi di trasporto ovvero di beni mobili o immobili; la stipula di contratti a condizioni speciali; la remissione di debito; lo sconto sull’acquisto o sulla locazione di beni o servizi; la prestazione contrattuale eccedente rispetto a quella sinallagmatica. Art. 2 Generalità 1. Il presente Codice deontologico è integralmente applicabile per tutti i p.a.s. 2. Entro dieci giorni dall’assunzione di detto codice verrà consegnata dal sindaco di Savona ai p.a.s. copia del presente C.d ( Codice deontologico ). Art. 3 Dichiarazione del p.a.s. 1. Entro dieci giorni dal ricevimento della copia del presente Codice deontologico ogni p.a.s. d evesottoscrivere una dichiarazione in cui: a) precisa di essere a piena conoscenza delle norme del presente Codice deontologico per il p.a.s. e di accettarle tutte incondizionatamente; b) indica precisamente enti, aziende, istituzioni, organizzazioni, associazioni, clubs di cui fa parte impegnandosi a dare ogni ulteriore comunicazione entro dieci giorni dall’eventuale modifica; c) si impegna a svolgere con diligenza ed onore le proprie funzioni ed a giustificare prontamente, puntualmente e pubblicamente ogni assenza; d) si impegna a rispettare i principi del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione, non anteponendo mai al rispetto della legge e dello statuto del comune di Savona ed al pubblico interesse l’interesse privato sia proprio che altrui. 2. Il p.a.s. procede a sfiduciare ed a revocare l’incarico al p.a.s. che non sottoscrive la dichiarazione di cui al primo comma, utilizzando tutti gli strumenti giuridici e politici previsti dalle norme legislative,statutarie, regolamentari per ottenere la sua più celere sostituzione. Art. 4 Informazioni 1. Il p.a.s. non utilizza per un privato interesse le informazioni di cui dispone o può disporre per ragioni della sua carica. Art. 5 Conflitto di interessi 1. Il p.a.s. si astiene dallo svolgere attività in situazioni, effettive o apparenti, di conflitto di interesse. 2. Il p.a.s. non assume incarichi qualora per particolari ragioni può legittimamente dubitarsi dell’imparzialità e del buon andamento della propria azione amministrativa o può ritenersi comunque scalfito o messo in pericolo il prestigio, l’onore o il decoro della Pubblica Amministrazione. 3. Qualora l’esigenza di portare celermente a termine l’impegno assunto è sovrastante i rischi scaturenti da un sopravvenuto conflitto di interesse, comunque non effettivo e non essenziale, il p.a.s. Rivela pienamente la propria situazione, precisando ogni eventualità di turbamento sulla propria condotta. In tal caso il Giurì di cui all’articolo 22 può richiedere comunque l’astensione del p.a.s. dalle attività o dare particolari indicazioni. Art. 6 Spiegazioni 1. Nei limiti in cui non è escluso dagli obblighi di riservatezza, il p.a.s. fornisce tempisticamente agli interessati ed ai controinteressati le informazioni o spiegazioni per valutare le proprie decisioni o la propria condotta. 2. Qualora il p.a.s. debba procedere ad una nomina rende pubblico il curriculum del nominando e le ragioni prima della stessa nomina, permettendo ad ogni cittadino savonese di presentare preventive osservazioni e memorie. Art. 7 Utilità da soggetto con particolare rapporto 1. Il p.a.s. non chiede utilità da soggetto con particolari rapporti con il comune di Savona. 2. Il p.a.s. non accetta e non trae utilità da soggetto con particolari rapporti con il comune di Savona senza spiegare contestualmente e pubblicamente quale è il pubblico interesse. 3. Il p.a.s. restituisce ogni utilità da soggetto con particolari rapporti con il comune di Savona, quando gli perviene, anche suo malgrado, portandone a conoscenza il Giurì di cui all’articolo 22. Art. 8 Associazioni proibite al p.a.s. 1. E’ vietato al p.a.s. associarsi o comunque favorire le seguenti associazioni: a) associazioni i cui interessi sono o appaiono evidentemente in contrasto con il perseguimento dell’interesse pubblico; b) associazioni che si propongono obiettivi incompatibili con la tutela dell’interesse pubblico; c) associazioni che si propongono di esercitare illegittime pressioni sulla Pubblica Amministrazione; d) associazioni che sostengono l’affermazione di pretese ovvero anche di diritti fuori dagli strumenti offerti dal vigente ordinamento giuridico; e) associazioni che pretendono una promessa contraria ai doveri del p.a.s.; f) associazioni che propongono il perseguimento di posizioni di rilievo per gli associati anche senza il rispetto delle condotte prescritte dal presente Codice; Art. 9 Partiti o sindacati 1. E’ comunque salvo il diritto d’iscrizione o d’adesione a partiti e a sindacati. 2. L’iscrizione o l’adesione a partiti e a sindacati non è in nessun caso causa giustificativa di comportamento contrario al presente Codice deontologico. 3. In ogni caso il p.a.s. esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato e la sua responsabilità è maggiore se la sua indebita condotta è determinata dal rispetto di gerarchie private o patti privati. Art. 10 Induzione ad iscrizione o a dare consenso 1. E’ vietato al p.a.s. indurre un cittadino ad iscriversi o a dare consenso ad un’associazione con la promessa di vantaggi personali o di carriera ovvero lasciando intendere particolari agevolazioni o considerazioni. 2. E’ vietato al p.a.s. chiedere il voto per sé o per altri adottando le medesime modalità. Art. 11 Dichiarazione di redditi 1. Entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi, il p.a.s. ne consegna copia alla Segreteria Generale del comune, a disposizione di qualunque cittadino. 2. Unitamente alla copia di tale dichiarazione, il p.a.s. comunica tutte le partecipazioni azionarie e le sue proprietà o comproprietà. Art. 12 Candidatura 1. Il p.a.s. che è stato candidato a cariche elettive consegna alla Segreteria Generale del comune, indipendentemente dall’esito ed entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, copia del rendiconto delle spese sostenute. Tale rendiconto è a disposizione di qualunque cittadino. Art. 13 Parità di trattamento 1. Salvo stringente motivazione, il p.a.s. non rifiuta ad alcuno prestazioni o comportamenti che abitualmente accordi. 2. Salvo stringente motivazione, il p.a.s. non accorda ad alcuno prestazioni o comportamenti che abitualmente rifiuti. Art. 14 Raccomandazioni e segnalazioni 1. Il p.a.s. che riceve raccomandazioni o segnalazioni, comunque denominate, informa immediatamente il Giurì di cui all’articolo 22. Art. 15 Utilità Il p.a.s. non sfrutta la propria posizione o i propri poteri per ottenere utilità per se stesso o per persone legate da vincoli familiari, lavorativi, partitici o sindacali. 2. Il p.a.s., nei rapporti che non sono determinati dallo svolgimento della sua specifica funzione, non fa intendere o menziona il proprio status, in particolare per usufruire di agevolazioni. Art. 16 Beni e servizi 1. Il p.a.s. non utilizza o fa utilizzare a fini personali o comunque privati beni di proprietà o in possesso del Comune di Savona, fra cui attrezzature, auto, fotocopiatrici o elaboratori del comune di Savona ovvero di suoi enti, aziende, istituzioni, consorzi o società con partecipazione comunale. 2. Il p.a.s. non fruisce e non consente di fruire, al fine di trarne un indebito arricchimento, di servizi erogati dal Comune di Savona sue aziende, istituzioni, enti o consorzi e società con partecipazione comunale. Art. 17 Dimissioni ed autosospensione 1. Il p.a.s. si dimette o si autosospende immediatamente in caso di richiesta di rinvio a giudizio per i delitti di stampo mafioso ovvero per i delitti concernenti le armi o il traffico di stupefacenti ovvero sussiste una misura di prevenzione, di sicurezza o cautelare, ovvero per i delitti previsti dalla legislazione elettorale ovvero per i delitti cui è correlata una pena nel minimo non inferiore ad un anno di reclusione, qualunque ne sia la natura. 2. Nei casi previsti dal primo comma, il Giurì di cui all’articolo 22, sentito l’interessato che si è immediatamente autosospeso, dopo aver valutate le circostanze, anche successive, può autorizzare motivatamente e temporaneamente una deroga. 3. Nei medesimi casi previsti dal primo comma, il Giurì di cui all’articolo 22, qualora l’interessato non si autosospende immediatamente ovvero qualora la sua autosospensione non è ritenuta sufficiente, dopo aver valutate le circostanze, anche successive, lo invita alle dimissioni. Art. 18 Assessori 1. Il sindaco e gli assessori si dimettono dalla carica, oltre che nei casi di cui all’articolo 17, in ogni caso di richiesta di rinvio a giudizio. 2. Il sindaco e gli assessori si dimettono altresì prima di candidarsi ad altri incarichi pubblici. Art. 19 Reati di opinione 1. L’obbligo di autosospensione o di dimissioni è comunque escluso in caso di reato di opinione. Art. 20 Esposizione delle valutazioni 1. Fermo restando l’adempimento degli obblighi sanciti dall’articolo 17, il p.a.s. ha sempre diritto di esporre personalmente nell’organo di cui fa parte e davanti al Giurì di cui all’articolo 22 le proprie valutazioni rispetto al reato ipotizzato. Art. 21 Revoca e sfiducia 1. Il p.a.s. revoca, sfiducia e comunque ritira il proprio sostegno personale e politico al p.a.s. che ha violato il presente Codice deontologico. 2. In particolare ogni gruppo consiliare espelle immediatamente il consigliere comunale che ha violato il presente Codice deontologico. 3. Nessun p.a.s. si avvale o tenta di avvalersi del sostegno politico o dell’adesione di un p.a.n. che ha violato il presente Codice deontologico.Qualora un p.a.s. ha il potere di revocare un incarico ad un p.a.n. che ha violato il presente Codice deontologico e non lo revoca, è equiparato agli effetti del presente Codice deontologico al trasgressore, oltre le sue specifiche responsabilità. Art. 22 Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.s. 1. E’ costituito il Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.s. composto da tre persone di chiarissima competenza, di altissima moralità, di indiscussa indipendenza, mai iscritte a partiti o candidate ad elezioni, nominati dal Sindaco di Savona su designazione. a) uno designato dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova / Savona; b) uno designato dal Presidente del Tribunale di Savona; c) uno designato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona. 2. Le designazioni sono vincolanti. 3. Qualora la designazione non perviene entro quindici giorni dalla richiesta, il Sindaco chiede la designazione vincolante ad altro soggetto analogo, indicatogli dalla minoranza consiliare. 4. Il Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.s. svolge le sue funzioni a titolo gratuito, dura in carica due anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili. 5. Qualunque cittadino napoletano può rivolgersi, senza formalità, al Giurì per il rispetto del Codice deontologico per il p.a.s.. Art. 23 Funzioni del Giurì e sanzioni 1. Il Giurì di cui all’articolo 22, di propria iniziativa o su segnalazione di qualunque cittadino, vigila sull’osservanza del presente Codice deontologico, ne accerta le eventuali violazioni e può infliggere, sentito l’interessato, le seguenti sanzioni: a) avvertimento; b) biasimo; c) censura; d) grave deplorazione; e) invito a autosospendersi dalle attività; f) invito a dimettersi, con contestuali sollecitazioni a tutti i soggetti preposti a revocare l’incarico, ad espellerlo o comunque farne cessare le attività nonché ai partiti nazionali e locali al fine di non affidare loro alcun incarico. 2. Il Giurì di cui all’articolo 22 può essere interpellato da ogni p.a.s. ai fini di richiedere indicazioni in casi particolari. 3. Il Giurì di cui all’articolo 22 dà le indicazioni di cui al secondo comma entro dieci giorni dalla richiesta e nessun p.a.s. è ritenuto responsabile di violazione del presente Codice deontologico qualora ha seguito le richieste indicazioni. 4. Il Giurì di cui all’articolo 22 svolge le sue funzioni a titolo gratuito, dura in carica due anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili. 5. Qualunque cittadino savonese può rivolgersi, senza formalità, al Giurì di cui all’articolo 22. Franco Costantino |