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Celle Ligure. Hotel Pescetto: 6°, 7°, 8°, 9° illegittimità

6° Illegittimità  GRAVI STATI DI PERICOLO

La Consulta Regionale Ligure dei disabili ha scritto: “Ritengo che detto edificio non possa essere realizzato con queste gravi carenze e non possa ottenere l’agibilità”.

7  ULTERIORI ILLEGITTIMITÀ

Si fa, infine, riferimento all’apparente mancanza dei posti macchina da reperire, collegati alla trasformazione in alloggi della palestra, ed il conteggio della cifra da corrispondere al Comune in sostituzione dei posti macchina relativi all’edificio principale che non si possono realizzare: In Convenzione si è stabilita la cifra di 17.531,25 € per ogni posto macchina, ma in delibera del 2016 la quota è indicata in 28.218,75 €. La differenza sarebbe di 152.625 € e costituirebbe un bel danno erariale-

8 ANOMALIE PRESENTI NEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Si considerino, ora, le anomalie presenti nel procedimento di autorizzazione:

il primo progetto avrebbe dovuto essere respinto, senza esame, per la mancanza dello svincolo evidenziata in Relazione, non per l’aumento della volumetria; e, se fosse stato fatto, anche

il secondo progetto sarebbe stato immediatamente respinto per il perdurare del vincolo.

Invece è stato esaminato ed approvato perché c’era scritto che l’aumento di volume era stato tolto.

Ma nessuno si è ricordato che mancava lo svincolo??? Nemmeno l’Ufficio???

9 REAZIONE DEL COMUNE DI FRONTE ALLE CONTESTAZIONI

Il 16 agosto 2018 è stato presentato il secondo esposto, dettagliato e documentato. La Relazione di avvio del procedimento di annullamento è del 8 febbraio 2019. Il Comune ha avuto sei mesi per verificare la fondatezza delle contestazioni presenti negli esposti, ed avrebbe dovuto controllare, in particolare:

  1. La documentazione di svincolo (magari il Sindaco non l’aveva mai vista) e di approvazione del progetto; si sarebbe così preso coscienza di aver già affermato per iscritto la non esistenza dello svincolo e si sarebbe preso atto che l’approvazione della Commissione Edilizia non era valida per ovvio motivo.
  2. L’art. 100 del PUC nel quale sono in evidenza la tabella degli alberghi vincolati in attività e la tabella degli alberghi vincolati non attivi, contenente l’albergo Pescetto.
  3. La giurisprudenza relativa all’obbligatorietà dell’applicazione del decreto che limita l’altezza, alla restrizione degli edifici confrontabili a quelli immediatamente circoscritti (con esclusione, quindi, dell’Hotel Riviera), alla precisazione che il parametro da verificare è l’altezza e non la quota; all’assoluta impossibilità di equiparare l’operazione edilizia ad una lottizzazione.
  4. Le regole di conteggio per calcolare il volume geometrico dell’edificio sia con il metodo del vuoto per pieno che con il metodo dell’altezza ponderale, con la consultazione via web della giurisprudenza o tramite consultazione di esperti, magari provinciali o regionali.
  5. L’art. 58 del PUC vigente, verificando, così, che ripetutamente dichiara non ammissibili i cambi di destinazione d’uso a residenza dei piani terreni in aree inondabili.
  6. La normativa del Piano di Bacino che, fra l’altro, indica e impone l’applicazione degli accorgimenti tecnico-costruttivi e di protezione civile.

Il 18/09/2018 l’ufficio relaziona al Sindaco. Non si poteva, date le gravi contestazioni, consigliarsi con un valido consulente? Perché i titoli autorizzativi non sono stati annullati dal Comune in autotutela quando ancora sarebbe stato in tempo utile?

Il 2 agosto 2019 è stato presentato l’esposto conclusivo, con la dimostrazione inequivocabile delle illegittimità.

Il Comune ha avuto altri sei mesi per effettuare il controllo puntuale delle contestazioni.

La sua omissione, inqualificabile da parte di funzionari ed amministratori pubblici, non sarebbe credibile.

E allora?!

Tutto ciò non può rimanere senza risposta e soprattutto senza conseguenze!

Ma soprattutto il Comune può rilasciare l’abitabilità?

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