HOTEL PESCETTO – CELLE LIGURE
– TRASFORMAZIONE D’USO E AUMENTO DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA EX DIPENDENZA
Un altro motivo di presunta illegittimità è dato dalla trasformazione in due alloggi di una dipendenza, utilizzata come palestra e sala giochi, situata al piano terra di un edificio vicino.
Tutta l’area, infatti, risulta essere inondabile, di fascia A, a pericolosità idraulica molto elevata.
Le controdeduzioni degli avvocati contengono la seguente affermazione: “… l’edificio è incluso in zona residenziale satura 8 BC dove si può dar corso al mutamento di destinazione ad uso residenziale”. E quindi sarebbe tutto regolare. E invece, NO!
L’art. 58 del nuovo PUC così recita: “Negli ambiti 8BC e 12BC … il cambio di destinazione d’uso dei locali a piano terra a funzioni residenziali è ammesso solo nelle aree non inondabili …”. Nella scheda 8BC è ripetuto: “Il cambio di destinazione d’uso a funzioni residenziali dei locali a piano terra è ammesso solo per gli edifici interni all’ambito … non compresi nelle aree inondabili”.
L’area, come detto, è inondabile e pertanto la trasformazione in residenziale non è ammessa! Questo è stato scritto con chiarezza negli esposti e nelle relazioni della Provincia. Funzionari ed amministratori non hanno verificato?!
Sarebbe colpa grave, ma ancora più grave sarebbe aver verificato e aver continuato a non tenerne conto!
L’attuale Sindaco, nelle controdeduzioni, ha scritto: “Con riferimento infine all’art. 58 delle n.t.a. del PUC …, nella parte in cui vieterebbe il cambio di destinazione d’uso residenziale dei locali a piano terra compresi in aree inondabili, pare sufficiente osservare la mancanza di interesse a contestare questo profilo …”.
Come vieterebbe? Vieta! Vieta!
Ed inoltre, mancanza di interesse a contestare? Non si è capito che è questione di pubblica incolumità?
Anche questa posizione del Sindaco appare insostenibile. Cosa si vuole difendere? Non sarebbe stato più semplice dire, al momento giusto, ci siamo sbagliati?
Invece, ciò che non è ammesso è diventato ammesso.
Dopo il sequestro la proprietà ha presentato una variante che prevede l’innalzamento dei pavimenti dei due alloggi (uno ancora sotto il livello di inondazione) che, a leggere le controdeduzioni del Sindaco, ha trasformato il piano terra dell’edificio secondario in un piano rialzato.
Il piano rialzato, però, è ancora piano terra (piano terra rialzato).
C’è anche da dire che la normativa di Piano di Bacino, da applicare in area di inondabilità, all’art. 15, comma 2, impone che: “Nella fascia A, fermo restando che gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente … non devono comportare cambi di destinazione d’uso, che aumentino il carico insediativo anche temporaneo ”.
Il carico insediativo è stato calcolato nelle controdeduzioni tenendo conto dei posti letto e del personale di servizio (di camera, ai tavoli, di cucina, amministrativo). La palestra/sala giochi non aveva posti letto e non richiedeva personale quale quello indicato, pertanto non dava luogo a carico insediativo; i due appartamenti che si sono ricavati hanno un carico insediativo pari a 6 unità (lo conferma il Comune stesso nella convenzione).
Con l’operazione edilizia della trasformazione, agli effetti della norma richiamata, c’è stato un innegabile aumento insediativo: la trasformazione non è ammissibile. La norma non contiene se e ma e non fa alcun riferimento all’altezza dei pavimenti. Ma nelle controdeduzioni l’aumento è diventato non aumento. È stato scritto che l’illegittimità è veramente minimale. Certo, in Liguria dove i morti si fanno a 43 per volta, cosa si vuole che siano 6, magari scaglionati, uno quest’anno, 2 o 3 il prossimo e altri 2 o 3 entro tre anni?
Nella relazione dell’arch. Palermo è scritto: “Si riconferma quanto espresso nella precedente relazione sulla non conformità dell’intervento alle norme del P.U.C. ‘2008’ e del P.U.C. ‘2014’. Le norme di Piano sono chiare e non sono soggette ad interpretazione”.
3° Illegittimità – AUMENTO DEL CARICO INSEDIATIVO COMPLESSIVO da 64 a 108
L’aumento del carico insediativo non è assolutamente consentito dal Piano di Bacino.