Al Gruppo Consiliare di Maggioranza
Al Signor Segretario del Comune di Celle Ligure
Al problema relativo alla Colonia Bergamasca va associato quello della Colonia Milanese, compresa nella stessa zona ID-CE. L’autorizzazione rilasciata per l’edificazione di quest’ultima, ancora consistente nella demolizione e ricostruzione con aumento di volume, diversa sagoma e diverso sedime, parrebbe illegittima, alla luce del già citato pronunciamento trasmesso dalla Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali della Regione Liguria.
Tale autorizzazione sarebbe da tempo scaduta, se non che l’Amministrazione ne ha reso obbligatoria l’attuazione ponendola come prescrizione del Piano Urbanistico.
Pur non essendo questa una prassi regolare – non si può imporre un progetto edificatorio ad un terreno che non sia comunale, al di fuori di uno strumento operativo – il difetto è superato dall’obbligo immediato di variare la norma di Piano, riconducendola al rispetto del precetto normativo delle zone ID-CE.
Non sfuggirà certo alla Loro attenzione il fatto che titolo edilizio e compendio immobiliare sono già stati oggetto di transazione fra Regione Lombardia e Cassa Depositi e Prestiti e che tale titolo ha contribuito a determinare il valore della transazione, così come ha condizionato l’accordo fra C.D.P. e il soggetto incaricato della costruzione e della gestione.
Allo stesso modo risulterà chiaro, nella Loro valutazione, che Regione Lombardia, C.D.P. e soggetto attuatore non hanno avuto alcuna responsabilità nella formazione del permesso di costruire ora in discussione. Tale responsabilità, con le possibili conseguenze, sembra totalmente accollabile all’Amministrazione di Celle Ligure.
Tenendo presente la possibilità che qualcuno dei soggetti interessati ritenga di dover pretendere dal Comune la contribuzione del danno subito, sarebbe opportuno per tutti provvedere al più presto a sanare il vizio emerso, contemporaneamente al pari dovere per la Colonia Bergamasca.
Al Signor Segretario, esente da ogni responsabilità passata, mi permetto di chiedere il Suo autorevole intervento, quale responsabile della correttezza legale degli atti e dell’azione amministrativa comunale, sia in merito a quanto sopra espresso, sia relativamente all’intero procedimento “ex Hotel Pescetto”, soprattutto per quanto attiene alla trasmissione alla Provincia di Savona ed al Tribunale delle deduzioni al procedimento di annullamento o dei documenti eventualmente richiesti.
In particolare, al punto 2.2.4 delle deduzioni firmate dal Sindaco si dice: “In merito poi al fatto che secondo gli art. 100 e 101 del PUC 2014 l’Hotel Pescetto risulterebbe ancora vincolato, non si può che evidenziare come la versione attuale dell’art. 100 delle n.t.a. non annovera più l’Hotel Pescetto tra gli alberghi vincolati”. La versione del PUC al momento dell’assenso al progetto non poteva essere diversa da quella allegata alla DGR di approvazione ed è quella che lo stesso sito web del Comune ha tuttora in pubblicazione e contiene l’albergo in questione fra gli alberghi vincolati.
Allo stesso punto 2.2.4 è scritto: “[…] è pacifica l’esistenza di un provvedimento di svincolo consapevolmente adottato dal Comune” (sottolineato in originale). Il provvedimento sarebbe quello del 20/6/2016, consapevolmente adottato; perché, allora, il 24/4/2017 la funzionaria comunale responsabile del procedimento ha scritto in relazione alla Commissione Edilizia che non c’era ancora stato alcuno svincolo? Perché, inoltre, la Commissione ha approvato il progetto di trasformazione residenziale pur essendo stata avvertita che mancava lo svincolo che l’avrebbe resa possibile?
Il Tribunale nell’ordinanza di annullamento del sequestro ha scritto che “[…] il responsabile del servizio di pianificazione urbanistica e territoriale del comune di Celle Ligure provvedeva a rimuovere il vincolo alberghiero ai sensi dell’art. 2, comma 2 e 2 bis, LR n. 1/08. In conseguenza di tale svincolo, venivano emanati i titoli abilitativi in questione”. Ciò non è assolutamente vero. La determina del responsabile non fa cenno alcuno allo svincolo né all’art.2, comma 2 bis della legge citata, che regola proprio gli svincoli, ma si riferisce all’art. 2 comma 1 ter che regola il censimento delle strutture alberghiere.
Nella stessa ordinanza il Tribunale ha scritto “[…] per quanto attiene al divieto di mutare la destinazione dei piani terra […] nel PUC attualmente vigente l’edificio è incluso nella zona residenziale satura 8BC, dove si può dar corso al mutamento di destinazione ad uso residenziale”. Ciò non è del tutto vero. Ecco cosa prescrive il PUC: “Negli ambiti 8BC e 12BC il cambio di destinazione d’uso dei locali a piano terra degli edifici è ammesso solo per inserire nuovi esercizi commerciali, attività artigianali non rumorose né inquinanti, uffici o pubblici esercizi. Il cambio di destinazione d’uso dei locali a piano terra a funzioni residenziali è ammesso solo nelle aree non inondabili e solo per gli edifici che non prospettano su strade pubbliche a traffico veicolare o pedonale”. La zona è inondabile.
È evidente che il Tribunale ha deciso tenendo conto di documenti non ben rappresentati. Di chi è la responsabilità? È corretto, da parte del Comune, titolare dei suddetti documenti, permettere che essi abbiano avuto e continuino ad avere effetti distorti?