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caserma Vigili del Fuoco 2 parte

STORIELLA ESEMPLARE ( 2 PARTE)!!!
Ovvero, come sbarazzarsi della caserma dei VVFF (con vista mare) e vivere felici e contenti.

Con un ricorso al TAR della liguria, gli avvocati delle società “atomos” e M.A.A. di Assandri Mauro, Marco Russo (oggi anche capogruppo PD in consiglio provinciale) e Paolo Gaggero, notificato in data 24 aprile 2009 ai ministeri competenti, nonché alla Regione Liguria, al comune di Savona, alla provincia di Savona…leggi…chiedevano per conto dei loro clienti, anche segnatamente l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Savona, presa  in data 20 gennaio 2006 n.3, con la quale detto organo “si pronunciava favorevolmente sul progetto di ampliamento della caserma,

certificandone la conformità rispetto allo strumento urbanistico generale vigente e approvandone gli  scostamenti, in termini di altezza e distanza dagli edifici, rispetto alla disciplina del PUC adottato. Essi lamentano che la nuova costruzione implica una diversa sagoma ed una cospicua sopraelevazione rispetto alla preesistente caserma, sopraelevazione che si colloca a meno di 10 metri dalle pareti finestrate dell’edificio delle ricorrenti…guarda la foto in basso.

Come si vede, di tutta evidenza appaiono le responsabilità della giunta comunale,in allora presieduta dal F.F di Sindaco rag. Lirosi. Ma vi e’ di più: discutendo in punta di diritto le eccezioni preliminari, i giudici genovesi aggiungono: “e’ appena il caso di osservare che, quand’anche la deroga alle prescrizioni spaziali (art.19 del p.r.i.s.) dovesse applicarsi anche alle opere di carattere statale (il che non e’, non rientrando lo stato tra gli eell territoriali) la disposizione dovrebbe essere disapplicata in conformità al principio della gerarchia delle fonti”.

Insomma, la giunta Lirosi ha approvato e fatto deliberare dal c.c. un progetto illegittimo che viene annullato dal tribunale. Cade la possibilità, per il principio della continuità amministrativa, che l’attuale giunta possa invocare una qualsivoglia immunità sulle sue responsabilità oggettive per aver provocato un grave danno patrimoniale alla p.a. e che quindi possa essere accettato una derisoria modifica del piano regolatore nella zona in oggetto, comunque venga giusticata.

Rimane l’obbligo,da parte del comune (ed anche della provincia,stranamente non costituitasi in giudizio) di ricorrere al Consiglio di Stato, allo scopo di confutare i gravami  del 1 giudice  e per la tutela  della prevalenza dell’interesse pubblico.

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