Adesso basta ter

ADESSO BASTA TER

Avevo posto, con “Adesso Basta Bis”, una domanda “chiave”: se, nell’ambito dell’operazione Colonia Milanese, ci sono state irregolarità così gravi come quelle descritte (basterebbe quanto scritto nella delibera di approvazione Provinciale Il progetto prevede un aumento di volume di 21.978 m3… in tutta la zona non è consentito realizzare nuovi volumi … si propone di approvare il progetto) perché dalla Magistratura non è giunto alcun provvedimento?

L’ho posta con la certezza che ogni lettore l’avrebbe avanzata. Ora, però, la accantono perché manca ancora il quadro, il contesto entro il quale collocare l’accaduto: si tratta di un singolo episodio, gli attori sono soltanto personaggi appartenenti ad una piccola realtà come Celle Ligure, è un peccato veniale come ce ne sono tanti nell’ambito delle Amministrazioni locali? 

Vediamo di dare risposta.

È successo, alcuni anni fa, che il Comune di Celle …

abbia deciso di realizzare un pennello a mare a Punta Bûffou.

Come d’obbligo si è indetta la gara pubblica per l’affidamento dei lavori. L’appalto è stato vinto dall’impresa COFOR di Reggio Calabria che, dalla visura camerale e da altri documenti ufficiali, risulta essere stata così caratterizzata alla fine della sua esistenza. 

La società ha subíto cinque sequestri ad opera della magistratura di Reggio Calabria, la cancellazione dall’albo dei Gestori Ambientali ed infine il fallimento.

Ne sono stati titolari o rappresentanti legali o amministratori:

Giovanni Guarnaccia, condannato a 6 anni di reclusione, pena revocata in sede di Corte d’Assise d’Appello. “La Proc. Gen. di Reggio Calabria … ha comunicato che … è stato condannato alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni 5 … con precedenti di polizia per estorsione, associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso in omicidio doloso e risulta condannato … per provvedimenti contro la criminalità mafiosa” (così annotato in Relazione della Commissione di accesso agli atti del Comune di Reggio Calabria).

Antonino Guarnaccia, indicato come appartenente o contiguo alla cosca dei Rosmini, ripetutamente colpito da provvedimenti personali e patrimoniali, “con precedenti di polizia per estorsione, associazione a delinquere di tipo mafioso e risulta condannato, in data 6/6/2008, per provvedimenti contro la criminalità mafiosa” (così annotato in Relazione della Commissione di accesso agli atti del Comune di Reggio Calabria).

Andrea Cutrupi, in sentenza TAR Calabria così qualificato “… contiguo ad ambienti ad alto potenziale criminale’, in particolare quale longa manus dei fratelli Guarnaccia, in concorso dei quali nel 2009 è stato condannato per il reato di cui all’art. 12 quinquies D.L. 306/92”.

Giuseppe Meduri, prestanome dei Guarnaccia e di Sebastiano Nocera, citato di seguito; nipote del capo ‘ndrina Natale Meduri e cugino di Antonio Meduri, capo ‘ndrina della zona Prunello. Condannato ad un anno e sei mesi di reclusione e confisca, pena confermata in Cassazione il 29 aprile 2009 con la precisazione “la società CO.FOR. era stata costituita per eludere, attraverso la intestazione fittizia delle quote societarie a parenti, amici o comunque fiduciari, il divieto di partecipazione ad appalti pubblici che gravava sulle società ICEM, GIENNE, SANT’AGATA CALCESTRUZZI, in ragione del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso in data 20 giugno 1994 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dei fratelli Guarnaccia“. 

Rosario Spinellacondannato ad otto anni di reclusioneper concorso esterno in associazione mafiosa.

Sebastiano Nocera, cognato di Giovanni e Antonino Guarnaccia, contitolare delle società succitate, condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per anni due, per sei omicidi più un tentato omicidio ed appartenenza ad “una struttura armata di tipo mafioso denominata Cosca Rosmini, ex art. 416 bis, e a  14 anni di reclusione per tentato omicidio, reati commessi con la partecipazione di: Pasquale Condello, capo indiscusso della ‘ndrangheta(Wikipedia), condannato a 4 ergastoli e 22 anni di reclusione; Paolo Serraino, capo dell’omonima famiglia, condannato a 3 ergastoli; Demetrio Sesto Rosmini, condannato a 2 ergastoli; Bruno Rosmini, Domenico Serraino, Paolo Iannò, Bruno Polimeni, Domenico Fotia, Francesco Doldo, Diego Rosmini, tutti condannati all’ergastolo.

Il meglio della ‘ndrangheta. Cominciamo a capire qual è il vero contesto?

Ma proseguiamo. 

Come si è rapportata con simili fringuelli la nostra Amministrazione? 

Li ha costretti a comportamenti rispettosi delle leggi, dei contratti, dei progetti?

Vediamo.

La scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara d’appalto era stata stabilita per il giorno 9 febbraio, con apertura delle buste il 10 febbraio; il giorno di sabato 8 febbraio, ci si è accorti (?!) che il 9, giorno dopo, sarebbe stato domenica e si è provveduto a rinviare la scadenza al lunedì 10, spostando di conseguenza l’apertura delle buste al martedì 11, della qual cosa si è data subito (?!) comunicazione alle imprese partecipanti con telegramma delle ore 12,06.

La commissione di gara, quindi, aveva scelto la data senza verificare quale giorno settimanale fosse (sembra possibile?!), nessuno l’aveva annotato in agenda (possibile?!), nessuno, la settimana precedente, si era ricordato dell’impegno (possibile?!), solo poco prima della chiusura degli uffici a mezzogiorno del sabato, ad offerte tutte pervenute(particolare non trascurabile) qualcuno si era finalmente allertato?! 

Però il giorno prima, venerdì 7, il responsabile comunale del procedimento aveva richiesto al Servizio interno di Segreteria un impiegato per le operazioni di gara da tenersi il martedì, giorno stabilito con il rinvio. Quindi non è vero che ci si è accorti dell’errore alle ore 12 del sabato; lo si sapeva già: perché, allora, per comunicarlo si è atteso l’ultimo momento dell’ultimo giorno?  

Ancora, udite udite, l’offerta della COFOR, spedita il giovedì 6, due giorni prima della decisione di rinviare, conteneva come oggetto della missiva “Offerta per la gara d’appalto del giorno 11 febbraio”, quella data, cioè, che è stata successivamente stabilita con il rinvio (ma tu guarda!).

Per concludere riguardo le operazioni di gara, nel verbale di assegnazione dell’appalto è scritto “Il Presidente della gara legge ad alta voce, nell’ordine, l’offerta complessiva di ciascun concorrente ammesso, eventualmente corretta, …”. Le offerte corrette vanno escluse!!! Comunque, poiché il verbale è stato scritto dopola lettura delle offerte,  non si capisce il significato da dare a tale aggiunta: se c’era un’offerta corretta era obbligatorio precisare qual’era indicando le ragioni dell’ammissione; se non c’era non si doveva scrivere niente.  I lettori possono dare una loro interpretazione a tutto questo magheggio (incredibile, davvero, scelta del giorno di domenica; esserne consapevoli ma aspettare l’arrivo di tutte le offerte per provvedere al rinvio; rinviare anche l’apertura e trattenere le buste chiuse per un tempo normalmente eccessivo; gli indovini della COFOR che hanno previsto tutto quanto; una strana annotazione che parla di eventuali offerte corrette).

Nove giorni prima della consegna dei lavori all’impresa, la Direzione lavori, il Responsabile comunale del procedimento e la COFOR si sono accordati tacitamente per modificare il progetto, stravolgendolo completamente e stabilendo, fra l’altro, che i lavori, invece che via mare, sarebbero stati eseguiti via terra. Lo si è scoperto da una comunicazione inviata dal Direttore Lavori solamente alla Capitaneria di Porto, che avrebbe dovuto regolamentare e controllare i natanti in opera (che non avrebbe mai visto arrivare). La comunicazione porta la data del giorno successivo alla firma del contratto. Da una parte si è firmato un contratto per fare dei lavori in un determinato modo, dall’altra ci si è accordati per fare cose diverse. Nessuna decisione ufficiale, delibera o determina, è stata adottata; tutto è stato fatto in modalità, come dire?, “aumma, aumma”. Cioè, ufficialmente il progetto è rimasto lo stesso. Infatti, nove giorni dopo, come già detto, c’è stata la consegna lavori con la quale l’impresa e il Comune hanno confermato di voler procedere all’esecuzione delle opere come da progetto, sapendo che così non era.

Dell’appalto si è occupata l’Autorità ora denominata Anticorruzione(ANAC). Il suo pronunciamento finale attribuisce all’Amministrazione Comunale un comportamento che“si configura in palese violazionedelle regole di concorrenza e parità di condizioni tra i partecipanti alla gara, fondamentali per l’esistenza di un corretto mercato degli appalti”. Nella “Annotazione relativa alla attività di indagine” esperita da funzionari della Procura e della Questura di Savona è denunciata l’emersione di elementi probatori per il reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti)” punito con la reclusione da uno a cinque anni. Dal verbale di interrogatorio della funzionaria dell’Anticorruzione che si era occupata del caso risulta che la stessa abbia affermato che si sarebbe dovuto rifare la gara, confermando l’esistenza della turbativa d’asta

Il pronunciamento dell’Autorità Anticorruzione dichiarava anche la frode in pubbliche forniture, reato punibile con la reclusione da uno a cinque anni, e l’illegittimità delle varianti apportate (abuso d’ufficio, con pena da uno a quattro annidi reclusione?).

Dunque, l’Autorità detentrice della massima competenza in materia di pubblici appalti ed il cui pronunciamento è definitivo ed inappellabile ha rilevato un comportamento “in paleseviolazione delle regole” (palese, cioè evidente, non discutibile; violazione delle regole, cioè illegittimità, illecito) delle “variazioni qualitativo-quantitative” nelle forniture e la illegittimità delle varianti in corso d’opera, comunicandolo al Comune di Celle Ligure; questo aveva l’obbligo stabilito dalla legge di adottare i conseguenti provvedimenti, quali la trasmissione alla Magistratura del documento dell’Anticorruzione e la discussione in Consiglio comunale per giudicare l’accaduto e regolarizzare l’appalto. Invece il documento è rimasto ben chiuso in qualche cassetto, al punto che nemmeno i consiglieri di maggioranza ne erano al corrente. 

Dimenticavo di dire che la funzionaria dell’Anticorruzione, prima della conclusione del procedimento, è stata spostata ad altro incarico e, a quanto risulta dai documenti, “parrebbe essersi portata al seguito i fascicoli” e che “dalla consultazione del database dell’Ente, il fascicolo risulterebbe già definito(non lo era – ndr)”. Dai documenti risulta anche che “Stante quanto sopra evidenziato e in relazione a quanto previsto dall’art. 6 comma 13 del D.Lgvo 12 aprile 2006 nr. 163, si potrebbe rilevare a carico dei responsabili del procedimento il reato di cui all’art.328 c.p. (omissione atti d’ufficio). Infatti nessuno dei funzionari dell’Alta Sorveglianza ha provveduto ad informare gli Organi competenti per materia (Organi di Controllo e Autorità Giudiziaria) delle irregolarità rilevate nella trattazione della pratica”.

E qui comincia a prendere forma un particolare del contesto citato in apertura: questo non attiene alla sola piccola realtà cellese, ma vede parti attive, molto attive, fino alla lontana Roma. 

Con il prossimo intervento si vedranno garbugli di questo appalto che nemmeno si possono immaginare.

Luigi Bertoldi

A proposito di “Adesso Basta Ter” 

Mi sono state avanzate delle osservazioni, alcune delle quali sono meritevoli di risposta. 

– E’ giusto chiedere, non pretendere, che almeno qualche documento venga allegato, a sostegno di quanto si afferma. Vedrò quindi di farlo, anche dietro specifica richiesta. Avverto, però, che i nomi che dovessero comparire, esclusi quelli a noi distanti, verranno cancellati; non è mia abitudine dare o promuovere giudizi sulle persone, ben sapendo che ogni storia non è fatta solamente di documenti ufficiali e che non tutte le nostre azioni sono frutto di libera volontà. Inoltre, sbagli ne facciamo tutti e in determinate condizioni ne basta uno solo per esserne condizionati per sempre.

– La maggior parte delle gare, come quella di che trattasi, non assegna l’appalto a chi presenta il massimo ribasso, ma all’impresa che presenta l’offerta più prossima alla media delle offerte (semplificando molto).

Attenzione, però: la parte che riguarda la conduzione della gara non porta ad alcuna certezza ed è secondaria rispetto a quelle centrali, relative alla qualità dell’impresa ed al pronunciamento dell’Anticorruzione. Acquisterà importanza, in seguito, quando ci si chiederà la ragione per cui tante anomalie e stranezze non hanno condotto al loro giudizio in aula.

– Il pronunciamento di grave irregolarità è stato emesso da un’Autorità che in quel momento era denominata Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e che successivamente è stata trasformata in Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Sono la stessa cosa: la seconda è in continuità con la prima. Non è improprio, quindi, il mio riferimento alla seconda.

– L’esposto presentato alla Procura di Savona dal senatore Luigi Gaetti contiene effettivamente quanto sto rendendo pubblico, in forma un poco diversa. Il senatore Gaetti non era e non è personaggio qualunque, assurto a rappresentanza politica.

Era Vice Presidente della Commissione parlamentare antimafia e in tale veste ha presentato l’esposto dopo aver informato la Presidente On. le Rosy Bindi ed averne avuto l’assenso; è ora membro di Governo, Sottosegretario agli Interni. Non riesco ad immaginare che la sua iniziativa rimanga senza risposta

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