lo avevo detto che qualcosa non era andato nel verso giusto: Pag. 112 – 113: http://www.admin.ch/ch/i/rs/i7/0.747.363.32.it.pdf Regola 31 Personale per le imbarcazioni e zattere di salvataggio a. Un ufficiale di coperta o un marittimo abilitato deve essere posto al comando di ogni imbarcazione di salvataggio, e deve essere designato anche un supplente. La persona al comando deve avere la lista dell’equipaggio dell’imbarcazione di salvataggio e deve assicurarsi che le persone ai suoi ordini conoscano i diversi incarichi loro assegnati. b. Ad ogni motoscafo di salvataggio deve essere assegnata una persona capace di condurre il motore. c. Ad ogni imbarcazione di salvataggio dotata di apparecchio radiotelegrafico e di proiettore deve essere assegnata una persona capace di far funzionare tali apparecchi. d. Ad ogni zattera di salvataggio deve essere assegnata una persona pratica del suo maneggio e manovra, ad eccezione di quelle delle navi adibite a viaggi internazionali brevi quando l’Amministrazione ritiene che ciò non è possibile. Regola 32 Marittimi abilitati a. Su tutte le navi da passeggeri vi deve essere, per ciascuna imbarcazione di salvataggio messa a bordo conformemente alle prescrizioni del presente Capitolo, un numero di marittimi abilitati non minore di quello previsto dalla seguente tabella: Capacità massima prescritta per imbarcazione: meno di 41 persone Numero minimo dei marittimi abilitati 2 da 41 a 61 persone Numero minimo dei marittimi abilitati 3 da 62 a 85 persone Numero minimo dei marittimi abilitati 4 oltre 85 persone Nimero minimo dei marittimi abilitati 5