L’invito della circolare 1/E del 2012 ad accertare i periodi d’imposta “condonati” di Sara Armella e Lorenzo Ugolini La circolare dell’Agenzia delle entrate 13 gennaio 2012, n. 1/E, sulla scia della pronuncia della Corte Costituzionale che ha consentito, in presenza di una notitia criminis, il raddoppio dei termini per l’accertamento anche se è ormai decorso il termine ordinario, e forte dell’art. 2, comma 5 ter, d.l. 138 del 2011, che proroga di un anno l’accertamento Iva per i periodi d’imposta oggetto dei condoni di cui alla legge 289 del 2002, invita i verificatori ad accertare eventuali violazioni penali tributarie, in modo da riaprire le annualità “condonate”. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 16 dicembre 2011, ha predisposto le norme di attuazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi, recentemente modificata.
La riorganizzazione di un gruppo imprenditoriale, attraverso la quale si produce l’effetto di trasferire a una società lussemburghese la percezione delle royalties relative alla gestione di un marchio, va considerata elusiva, se non risulta sorretta da valide ragioni economiche diverse dal risparmio fiscale.
Con sentenza 21 dicembre 2011, procedimento C-499/10, la Corte di Giustizia ha stabilito che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale, non è responsabile in solido per il pagamento dell’Iva in conseguenza delle omissioni dei suoi clienti, nel caso in cui questi sia in buona fede e non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza.
A partire dal 17 marzo 2012 cambieranno le regole Iva per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi nazionali. Da tale data, in particolare, il momento di effettuazione dell’operazione sara rappresentato dal momento di completamento del servizio, tranne nelle ipotesi in cui il committente abbia effettuato un pagamento anticipato, nel qual caso sarà la data di pagamento il momento di riferimento. |