6° Illegittimità GRAVI STATI DI PERICOLO
- l’ingresso alla scala dell’edificio e all’ascensore era posto in seminterrato a quota inferiore di 1,20 metri rispetto al livello di inondazione, senza vie di fuga. Come scritto poco sopra a proposito del volume, la vulnerabilità avrebbe dovuto essere eliminata.
La Consulta Regionale Ligure dei disabili ha scritto: “Ritengo che detto edificio non possa essere realizzato con queste gravi carenze e non possa ottenere l’agibilità”.
- non erano state rispettate le prescrizioni del Piano di Bacino e del Piano di Protezione Civile, le quali impongono ingressi congruamente al di sopra della quota di piena, sia per l’edificio principale che per gli alloggi ricavati dalla trasformazione della palestra, la realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione, il sovralzo delle soglie di accesso, delle prese d’aria e, in generale, di qualsiasi apertura.
7 ULTERIORI ILLEGITTIMITÀ
Si fa, infine, riferimento all’apparente mancanza dei posti macchina da reperire, collegati alla trasformazione in alloggi della palestra, ed il conteggio della cifra da corrispondere al Comune in sostituzione dei posti macchina relativi all’edificio principale che non si possono realizzare: In Convenzione si è stabilita la cifra di 17.531,25 € per ogni posto macchina, ma in delibera del 2016 la quota è indicata in 28.218,75 €. La differenza sarebbe di 152.625 € e costituirebbe un bel danno erariale-
8 ANOMALIE PRESENTI NEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Si considerino, ora, le anomalie presenti nel procedimento di autorizzazione:
- Mancata rappresentazione nel piano seminterrato dell’atrio di accesso alla scala e all’ascensore
- Fuorviante indicazione dei volumi da conteggiare.
- Aumento dell’altezza: il Comune afferma in data 18/09/2018 “ ….il D.M. 1444 del 1968 è una norma urbanistica e non edilizia, non si applica al rilascio dei titoli edilizi…….” . Visto che questo è un errore, non poteva il Comune annullare il titolo quando era ancora in tempo per farlo?
- Presentazione di un primo progetto con aumento di volume del 35% in area di pericolosità idraulica molto elevata. Nessun progettista era a conoscenza del divieto posto dalla legge?
- Esame della Commissione Edilizia, nonostante la mancanza dello svincolo. Il progetto avrebbe dovuto essere respinto dall’Ufficio, senza invio alla Commissione.
- Incomprensibili decisioni dell’Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia:
il primo progetto avrebbe dovuto essere respinto, senza esame, per la mancanza dello svincolo evidenziata in Relazione, non per l’aumento della volumetria; e, se fosse stato fatto, anche
il secondo progetto sarebbe stato immediatamente respinto per il perdurare del vincolo.
Invece è stato esaminato ed approvato perché c’era scritto che l’aumento di volume era stato tolto.
Ma nessuno si è ricordato che mancava lo svincolo??? Nemmeno l’Ufficio???
- Incomprensibili disattenzione dell’Ufficio Tecnico a non procedere ad una verifica dei volumi, senza accettare per buone le affermazioni dei Progettisti, peraltro risultate non veritiere.
- Dimostrazione dello svincolo alberghiero con documento ingannevolmente rappresentato, omettendo la tabella delle “Strutture dismesse MA ASSOGGETTATE A VINCOLO”
- Il Comune non ha verificato l’atto notorio dei progettisti (SCIA dipendenza), nel quale:
- è stato omesso il piano di bacino, mentre era obbligatorio evidenziarlo,
- è stato falsificato il tipo di lavori, con la dicitura “OPERE INTERNE DI RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI” e si è taciuta l’intenzione di realizzare 2 appartamenti,
- non si è parlato di cambio d’uso in quanto vietato,
- si è attestata la rispondenza a norme igienico sanitarie che riguardano soprattutto la vita e l’incolumità delle persone.
- Non si parla di incremento del carico insediativo e si passa da “0” a “6”, dove è rigorosamente vietato
9 REAZIONE DEL COMUNE DI FRONTE ALLE CONTESTAZIONI
Il 16 agosto 2018 è stato presentato il secondo esposto, dettagliato e documentato. La Relazione di avvio del procedimento di annullamento è del 8 febbraio 2019. Il Comune ha avuto sei mesi per verificare la fondatezza delle contestazioni presenti negli esposti, ed avrebbe dovuto controllare, in particolare:
- La documentazione di svincolo (magari il Sindaco non l’aveva mai vista) e di approvazione del progetto; si sarebbe così preso coscienza di aver già affermato per iscritto la non esistenza dello svincolo e si sarebbe preso atto che l’approvazione della Commissione Edilizia non era valida per ovvio motivo.
- L’art. 100 del PUC nel quale sono in evidenza la tabella degli alberghi vincolati in attività e la tabella degli alberghi vincolati non attivi, contenente l’albergo Pescetto.
- La giurisprudenza relativa all’obbligatorietà dell’applicazione del decreto che limita l’altezza, alla restrizione degli edifici confrontabili a quelli immediatamente circoscritti (con esclusione, quindi, dell’Hotel Riviera), alla precisazione che il parametro da verificare è l’altezza e non la quota; all’assoluta impossibilità di equiparare l’operazione edilizia ad una lottizzazione.
- Le regole di conteggio per calcolare il volume geometrico dell’edificio sia con il metodo del vuoto per pieno che con il metodo dell’altezza ponderale, con la consultazione via web della giurisprudenza o tramite consultazione di esperti, magari provinciali o regionali.
- L’art. 58 del PUC vigente, verificando, così, che ripetutamente dichiara non ammissibili i cambi di destinazione d’uso a residenza dei piani terreni in aree inondabili.
- La normativa del Piano di Bacino che, fra l’altro, indica e impone l’applicazione degli accorgimenti tecnico-costruttivi e di protezione civile.
Il 18/09/2018 l’ufficio relaziona al Sindaco. Non si poteva, date le gravi contestazioni, consigliarsi con un valido consulente? Perché i titoli autorizzativi non sono stati annullati dal Comune in autotutela quando ancora sarebbe stato in tempo utile?
Il 2 agosto 2019 è stato presentato l’esposto conclusivo, con la dimostrazione inequivocabile delle illegittimità.
Il Comune ha avuto altri sei mesi per effettuare il controllo puntuale delle contestazioni.
La sua omissione, inqualificabile da parte di funzionari ed amministratori pubblici, non sarebbe credibile.
E allora?!
Tutto ciò non può rimanere senza risposta e soprattutto senza conseguenze!
Ma soprattutto il Comune può rilasciare l’abitabilità?