COMUNE DI VADO LIGURE Provincia di Savona Ufficio del Sindaco SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO Piazza S. Giovanni Battista 5 – C.F./P.IVA 00251200093 Tel. 019.88.63.50-1-2-3 Fax 019.88.02.14 E-mail:info@comune.vado.ligure.sv.it www.comune.vado-ligure.sv.it Vado Ligure, 04/09/08 Ordinanza n. _14____ OGGETTO: Manifesti, striscioni, opuscoli e volantinaggio – Modalità di affissione e diffusione. IL SINDACO RICHIAMATO il regolamento comunale di Polizia Urbana che all’art. 32 comma 7 vieta l’apposizione sui muri esterni e sulle porte di scritti, segni o figure, così come vieta all’art. 29 commi 1 e 2 il getto di opuscoli o simili e la loro deposizione sugli autoveicoli; CONSIDERATO altresì il Codice della Strada che all’art. 23 commi 4 e 11 detta norme sulla pubblicità nelle strade od in vista di esse, imponendo obblighi e limitazione alla collocazione di cartelli, manifesti od impianti pubblicitari o di propaganda, assogettandoli ad autorizzazione; VISTO il regolamento comunale sugli impianti pubblicitari approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10/2/04 che integra, per quanto di spettanza, le norme del Codice della Strada; PRESO ATTO del ripetersi di comportamenti che, pur costituendo violazioni, hanno preso campo nel tempo e che pertanto necessita una rivisitazione della materia nell’interesse del pubblico decoro, della nettezza urbana , del rispetto del prospetto architettonico degli edifici e della sicurezza del traffico; RITENUTO di dover intervenire con il presente atto ordinatorio al fine di coordinare la normativa ed individuare la corretta sanzione per gli inadempienti VISTO l’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dalla Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco specifici poteri per il mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica; VISTO l’articolo 28 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 28/03/2008; O R D I N A Su tutto il territorio comunale E’ VIETATA 1) l’affissione con qualsiasi modalità, di manifesti, scritti, striscioni, locandine, stendardi, figure o fotografie, o quant’altro ad essi riconducibile, su qualsiasi struttura immobile o mobile che non sia ad essa legittimamente destinata, 2) l’affissione degli scritti di cui al comma uno, su area pubblica ovvero privata (porte, finestre, facciate, ecc..) ma in diretta vista di strada pubblica od assogettata a pubblico passaggio. 3) la pubblicità mediante segni orizzontali reclamistici. 4) L’esposizione di manifestini, scritti o similari deponendoli su veicoli ovvero lasciandoli incustoditi alla libera disponibilità in luoghi aperti al fine di evitarne la dispersione a causa del vento. E’ consentito unicamente l’esposizione, tramite il concessionario, di manifesti o similari negli appositi spazi predisposti dal servizio comunale di affissione. Ai sensi di legge, saranno perseguibili sia chi effettivamente affigge manifesti od altri messaggi propagandistici in contrasto con le norme richiamate dalla presente ordinanza sia le associazioni, le organizzazioni, gli esercenti di commercio o professioni che da tali messaggi traggono utilità di qualsivoglia natura. Per l’inosservanza alla presente ordinanza si stabilisce la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che ammonta nel minimo ad €uro 150,00 e nel massimo ad €uro 900,00, comminata per il danno al pubblico decoro, alla nettezza urbana ed al prospetto architettonico degli edifici arrecato dalle illecite affissioni od esposizioni. Sono previste in aggiunta le sanzioni emanate dal Codice della strada, quando applicabili. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro il termine di giorni 60 dalla data di ricevimento ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di giorni 120. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato alla vigilanza circa l’ottemperanza delle presenti disposizioni Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 decorrenti dalla data di sottoscrizione. I L S I N D A C O Dott. Carlo GIACOBBE